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Il nostro statuto

Le regole su cui si fonda la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro per la sua struttura e la sua attività, articolo per articolo, in tutti i loro dettagli.

Articolo 1 - Costituzione e scopi

1.1 È costituita, per trasformazione dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e per successiva fusione per incorporazione della “Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – A.I.R.C.”, una Fondazione denominata “Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS” (di seguito “Fondazione AIRC"). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La Fondazione AIRC è la continuazione giuridica e ideale dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, fondata a Milano nel 1965.

1.2 La Fondazione AIRC è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e opera - perseguendo scopi civici, solidaristici e di utilità sociale – nell’ambito della prevenzione, della ricerca e della cura del cancro.

1.3 La Fondazione AIRC persegue i suoi scopi istituzionali nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, meritocrazia e in assenza di discriminazione cui la sua organizzazione si ispira. La selezione dei finanziamenti per borse di studio e progetti di ricerca avviene in linea con le migliori pratiche internazionali.

1.4 La Fondazione AIRC ha una durata illimitata.

Articolo 2 - Attività della Fondazione

2.1 La Fondazione AIRC persegue i propri scopi ispirandosi ai principi di cui agli artt. 2 e 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, esercitando in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei settori di cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 lettera h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale); lettera i)(attività culturali di interesse sociale); lettera u) (erogazione di denaro beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale).

Nell’ambito dei già menzionati settori, la Fondazione AIRC realizza le seguenti attività:

  1. sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro nei suoi aspetti di laboratorio e clinici e, in particolare, finanziamento di progetti di ricerca sul cancro e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori impegnati nelle attività di interesse generale inclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
  2. promozione ed organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e procede alla pubblicazione dei relativi atti o documenti nonché di tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione AIRC, gli operatori e gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
  3. diffusione delle attività di studio e dei risultati della ricerca oncologica nazionale ed internazionale;
  4. sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e promozione di stili di vita salutari e corretta alimentazione;
  5. ricerca scientifica oncologica svolta direttamente o attraverso università, enti di ricerca, altri enti pubblici e privati, e in particolare, lo “Istituto Fondazione AIRC di Oncologia Molecolare ETS” (di seguito “IFOM”).

2.2 La Fondazione AIRC promuove e organizza la raccolta dei fondi necessari per finanziare le proprie attività di interesse generale secondo le modalità di cui all’art.7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; può inoltre esercitare attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nelle modalità di cui all’articolo 6 D.lgs. 117/17 e successivi decreti attuativi, individuate dal Consiglio di Amministrazione.

2.3 Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione AIRC può tra l’altro:

  1. concludere accordi con enti e istituzioni pubblici e privati;
  2. istituire e gestire, con contabilità separata, istituti e centri di ricerca che siano strumentali al perseguimento degli scopi statutari;
  3. costituire fondi e patrimoni destinati e vincolati ad uno specifico scopo;
  4. costituire, partecipare e collaborare con fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, aderire ad enti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione AIRC;
  5. costituire o partecipare a società commerciali strumentali al perseguimento delle proprie finalità, i cui bilanci devono essere allegati al bilancio della Fondazione AIRC;
  6. acquistare, alienare, gestire, affittare, possedere a qualsiasi titolo, beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
  7. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

Articolo 3 - Sede

3.1 La Fondazione AIRC ha sede in Milano e si articola sul territorio italiano attraverso Comitati Regionali, istituiti dal Consiglio di Amministrazione e composti esclusivamente da volontari nonché attraverso Uffici Regionali.

3.2 La variazione di indirizzo della sede nel medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale, nei trenta giorni successivi, deve depositare il verbale della delibera di trasferimento presso il Registro competente.

Articolo 4 - Scioglimento e liquidazione

4.1 La Fondazione AIRC si estingue nella ricorrenza delle cause di estinzione previste dalla legge oppure a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta previo parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art. 7.6 (i), con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora si discosti dal parere reso dal Consiglio di Indirizzo di cui all’art.7.6 (i), dovrà essere motivata.

4.2 In attuazione della delibera di estinzione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di tre liquidatori, che possono essere scelti anche tra gli amministratori uscenti.

4.3 A conclusione della liquidazione, i beni residui saranno devoluti, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Indirizzo, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 5 - Patrimonio e Risorse

5.1. Il patrimonio della Fondazione AIRC è composto:

  1. dal patrimonio minimo;
  2. dalle riserve destinate e vincolate ad uno specifico scopo;
  3. dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione AIRC a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
  4. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione AIRC a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
  5. dall’avanzo di gestione dell’esercizio;
  6. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

 

La Fondazione AIRC trae le proprie risorse:

  1. dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
  2. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
  3. dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione AIRC per il raggiungimento del suo scopo;
  4. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
  5. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale;
  6. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse;
  7. dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

 

5.2 Il patrimonio della Fondazione AIRC, comprensivo di eventuali lasciti, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

5.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, dipendenti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali ai sensi e nelle modalità di cui all’art 8, comma 2 del D.lgs. 117/17.

Articolo 6 - Organi Istituzionali della Fondazione AIRC

6.1 Sono Organi Istituzionali della Fondazione AIRC:

  1. il Presidente ed il Vicepresidente Vicario;
  2. il Consiglio di Indirizzo;
  3. il Consiglio di Amministrazione;
  4. l’Organo di Controllo;
  5. il Direttore Scientifico ed il Comitato Tecnico Scientifico;
  6. il Comitato Etico;
  7. la Commissione Consultiva per la Ricerca.

Il Presidente, il Vicepresidente Vicario e i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per un mandato di quattro anni, che decorre dalla data di nomina fino all’approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio; essi sono rinnovabili per ulteriori due mandati consecutivi.

I membri degli altri Organi della Fondazione sopra elencati, rimangono in carica per un mandato di quattro anni, che decorre dalla data di nomina fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio; essi sono rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto negli articoli successivi.

Non possono essere nominati /rinnovati nella carica di membri di tutti gli Organi Istituzionali della Fondazione AIRC coloro che hanno compiuto ottanta anni di età.

Decade dalla carica il membro di qualsivoglia Organo della Fondazione che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza. La decadenza dalla carica è dichiarata dall’Organo di appartenenza.

 

6.2 Tutti i mandati di cui al precedente art.6.1. sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese autorizzate, fatta eccezione per il Direttore Scientifico, il Consigliere Delegato, l’Organo di Controllo e per gli eventuali consiglieri di amministrazione cui sia conferita specifica delega, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, proporzionato all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque in linea con quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

 

6.3 Per essere nominati membri degli Organi Istituzionali occorre essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal codice civile.

 

6.4 I membri degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari delle erogazioni istituzionali della Fondazione AIRC con eccezione dei membri del Comitato Tecnico Scientifico e della Commissione Consultiva per la Ricerca.

 

6.5 Non può essere nominato membro di un Organo Istituzionale e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.

Articolo 7 - Il Consiglio di indirizzo

7.1 Il Consiglio di Indirizzo rappresenta le diverse realtà culturali, imprenditoriali e scientifiche del territorio e della società italiana e ha il compito di definire gli indirizzi programmatici e strategici della Fondazione AIRC.

7.2 Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero di membri variabile da trentacinque a trentanove. Fanno parte di diritto del Consiglio di Indirizzo i Presidenti Regionali nominati secondo le modalità di cui all’art. 18.

I membri del Consiglio di Indirizzo devono possedere una comprovata esperienza nel campo della ricerca scientifica, medico, finanziario, legale, economico, di marketing, di gestione imprenditoriale, umanistico o di volontariato civile.

7.3 Al Consiglio di Indirizzo spetta, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Indirizzo, la nomina:

  1. dei membri del Consiglio di Indirizzo di nuova nomina, previa istruttoria a cura del Comitato Nomine come previsto al successivo art. 8, nonché la riconferma dei membri esistenti per un successivo mandato;
  2. del Presidente della Fondazione AIRC, che assume di diritto la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo;
  3. di uno o due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, scelti tra i membri del Consiglio di Indirizzo;
  4. dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con l’obbligo di astensione dei membri del Consiglio di Indirizzo candidati, previa determinazione del numero;
  5. dei Presidenti Regionali secondo le modalità di cui all’art. 18;
  6. dell’Organo di Controllo, secondo quanto previsto dall’art. 15;
  7. della Società di Revisione, secondo quanto previsto dall’art. 20;
  8. dei membri del Comitato Nomine;
  9. dei membri del Comitato Etico, su proposta del Presidente, previo parere del
  10. Comitato Nomine a seguito dell’istruttoria di cui al successivo articolo 8.

7.4 In caso di gravi violazioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure, protocolli e regolamenti di cui si è dotata la Fondazione AIRC o in caso di mancata contribuzione alla missione di AIRC e/o agli obiettivi pianificati, al Consiglio di Indirizzo spetta, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, la revoca:

  1. dei membri del Consiglio di Indirizzo;
  2. dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  3. su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei Presidenti dei Comitati Regionali;
  4. dei membri del Comitato Nomine;
  5. dei membri del Comitato Etico.

7.5. Il Consiglio di Indirizzo delibera altresì:

7.5.1 con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti sulla responsabilità dei componenti degli Organi della Fondazione AIRC e sull’avvio di azione di responsabilità nei loro confronti;

7.5.2 con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti all’adunanza sul contenuto del Codice Etico, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

7.6 il Consiglio di Indirizzo esprime pareri obbligatori e non vincolanti:

  1. A) con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti:
    1. sullo scioglimento della Fondazione AIRC ai sensi del precedente articolo 4.1;
    2. sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.11.4 (vii);
    3. B) con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti all’adunanza:
    4. sul documento programmatico triennale per la gestione predisposto dal Consiglio di Amministrazione
    5. sulla proposta di Bilancio di Esercizio predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
    6. sulla nomina del Direttore Scientifico;
    7. sul Piano Scientifico redatto dal Direttore Scientifico e relativo ai programmi, investimenti ed erogazioni istituzionali, previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva della Ricerca;
    8. sul Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione delle proposte documentate inviate dal Consiglio di Amministrazione, in assenza di parere espresso, il Consiglio di Indirizzo si intenderà aver manifestato in termini positivi il proprio parere obbligatorio e non vincolante. Il parere del Consiglio di Indirizzo è assunto mediante delibera ovvero, eccezionalmente, tramite consultazione scritta.

7.7 – Relativamente alla gestione delle adunanze del Consiglio di Indirizzo:

  1. il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno quattro volte all’anno.
  2. ciascun membro ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
  3. possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo su invito del Presidente, senza diritto di voto, il Direttore Scientifico, il Consigliere Delegato ed eventuali soggetti terzi, anche esterni alla Fondazione AIRC, la cui presenza si ritenga utile per i lavori del Consiglio di Indirizzo;
  4. il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente con mezzi idonei a garantire la ricezione della convocazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Indirizzo quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare.
  5. l’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione e può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di seguito indicate.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza della metà dei consiglieri e le delibere sono assunte con i quorum previsti dagli articoli 7.3,7.4, 7.5.1, 7.5.2 e 7.6.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire e comprendere adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

7.8 I componenti del Consiglio di Indirizzo che siano anche componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, devono astenersi dall’esprimere il voto nella delibera di nomina dell’Organo di Controllo e nelle delibere che riguardano argomenti e documenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione nonché in qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi.

7.9 Se vengono a mancare uno o più componenti prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Indirizzo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione nel rispetto della procedura di cui all’art. 8. Il componente così nominato resta in carica sino alla fine del mandato del componente sostituito.

7.10 I componenti del Consiglio di Indirizzo hanno diritto di voto dal giorno della propria nomina e non possono votare per delega.

7.11 Il Consiglio di Indirizzo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e delle deliberazioni.

7.12 Non si applicano gli articoli 23, 24 e 25 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Comitato nomine

8.1 Il Consiglio di Indirizzo costituisce al proprio interno un Comitato Nomine formato da cinque membri, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente Vicario. I nominativi dei restanti tre membri del Comitato saranno proposti dal Presidente e non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione.

 

8.2 Al Comitato Nomine compete l’istruttoria, ai fini dell’individuazione dei candidati per la carica di membro del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Comitato Regionale e di membro del Comitato Etico, anche in caso di eventuale cooptazione. Le eventuali riconferme nelle suddette cariche devono essere valutate, prendendo in considerazione il contributo apportato alla Fondazione AIRC dai candidati nel corso del mandato.

Possono essere valutati tra i candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione anche componenti del Consiglio di Indirizzo, nei limiti dei due terzi.

 

8.3 Il Presidente convoca il Comitato Nomine per sottoporre le candidature segnalate dai membri degli Organi della Fondazione AIRC, corredati da idonea documentazione sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati. Entro sessanta giorni il Comitato Nomine deve svolgere l’istruttoria ed esprimere un parere su una rosa di candidature.

Le candidature sono sottoposte dal Presidente al Consiglio di Indirizzo per la nomina entro quattro mesi precedenti la scadenza del mandato dei membri da rinnovare, accompagnate dal parere non vincolante del Comitato Nomine.

Articolo 9 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Indirizzo

9.1 Il Presidente e il Vicepresidente Vicario rimangono in carica per quattro anni, sino alla approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e sono rinnovabili per altri due mandati consecutivi.

9.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione AIRC, cura le relazioni istituzionali, garantisce l’osservanza delle deliberazioni degli organi statutari e il rispetto delle relative competenze nonché l’unità dell’indirizzo della Fondazione AIRC; convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Nomine.

9.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vicepresidente Vicario.

9.4 Di fronte ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente Vicario fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

9.5 Il Presidente può proporre al Consiglio di Indirizzo la nomina di un secondo Vicepresidente scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo. Se nominato, il secondo Vicepresidente rimarrà in carica per la durata del mandato del Presidente.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di nove membri, inclusi Presidente e Vice Presidente Vicario, nominati dal Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, fino all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio del mandato, e i suoi membri sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

10.2 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo che può ratificare la sostituzione ovvero provvedere alla nomina di un diverso componente del Consiglio di Amministrazione. Il componente così nominato resta in carica sino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare il Presidente o il Vice Presidente Vicario gli stessi saranno nominati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’articolo 9. Il Presidente e il Vice Presidente Vicario così nominati rimangono in carica sino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina dei nuovi componenti entro sessanta giorni.

10.3 I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra coloro che hanno esperienza in materia finanziaria, legale, di marketing, di gestione imprenditoriale, di ricerca scientifica e di volontariato civile. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.4 La carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 11 - Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

11.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione AIRC. Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad un Consigliere; può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta ed iscritta nei pubblici registri competenti nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti e costituire al proprio interno comitati con funzioni esecutive, propositive o consultive.

11.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità allo Statuto è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza sono iscritte nei pubblici registri competenti.

  • Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca:
  1. il Consigliere Delegato e definisce il relativo incarico di responsabile operativo della Fondazione AIRC, conferendo i poteri per la gestione organizzativa, amministrativa e di controllo interno della Fondazione AIRC;
  2. il Direttore Scientifico, scelto tra personalità scientifiche di grande esperienza in materia oncologica, definendo il relativo incarico;
  3. i membri del Comitato Tecnico Scientifico su proposta del Direttore Scientifico;
  4. il Presidente della Commissione Consultiva per la Ricerca;
  5. i membri della Commissione Consultiva per la Ricerca su proposta del Presidente della stessa;
  6. i rappresentanti della Fondazione AIRC negli organi statutari di IFOM, in linea con le previsioni dello statuto di IFOM;
  7. i Consiglieri Regionali e quelli Provinciali su proposta dei Presidenti Regionali.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione approva:

  1. il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e il Bilancio Sociale, di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/17;
  2. le proposte della Direzione Scientifica di richiesta di fondi per le erogazioni istituzionali e il Piano Scientifico redatto dal Direttore Scientifico, previa acquisizione del parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Ricerca;il documento programmatico triennale di gestione su proposta del Presidente e del Consigliere Delegato, di cui monitora periodicamente le modalità di attuazione;
  3. i progetti esecutivi che si annoverano tra le attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. 117/2017, di cui documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;
  4. su proposta del Presidente e del Consigliere Delegato l'assetto organizzativo, amministrativo, contabile della Fondazione AIRC, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, compresi quelli derivanti dal coordinamento e controllo degli istituti intramurali;
  5. il regolamento del Comitato Tecnico Scientifico;
  6. le modifiche dello Statuto, previo parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art.7.6 (ii); la delibera relativa alle modifiche statutarie della Fondazione AIRC, qualora il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere del Consiglio di Indirizzo, deve essere motivata ed assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti;
  7. lo scioglimento della Fondazione AIRC ai sensi dell’art 4.1;
  8. su proposta del Consigliere Delegato, le procedure interne della Fondazione AIRC inerenti ai processi rilevanti per la Fondazione AIRC, che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento del modello organizzativo e di gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 laddove adottato;
  9. in continuità con gli impegni dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro-Airc, l’accordo quadro con IFOM, in base al quale delibera sulle relative risorse da erogare annualmente ai sensi del Piano Strategico pluriennale presentato da IFOM con l’obbligo di rendicontazione;
  10. la costituzione di uno o più fondi o patrimoni destinati e vincolati ad uno specifico scopo o a specifici affari alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
  11. la disciplina della gestione dei conflitti di interesse.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, conferendo delega al Presidente.

11.6 Il Presidente e/o il Consigliere Delegato aggiornano il Consiglio di Indirizzo sull’andamento economico e finanziario della Fondazione AIRC su base trimestrale.

Articolo 12 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con mezzi idonei a garantire la prova di ricezione della convocazione almeno sette giorni prima dell’adunanza. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione e può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 12.3.

12.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere di scioglimento della Fondazione AIRC ai sensi dell’art. 4.1 e di quella di modifica dello Statuto ai sensi dell’art. 11.4, vii). In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare l’Organo di Controllo, senza diritto di voto; può essere invitato a partecipare anche il Direttore Scientifico, senza diritto di voto.

12.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire e comprendere adeguatamente lo svolgimento della riunione;
  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per tele/video conferenza, tutti i Consiglieri in carica e l'intero Organo di Controllo.

Articolo 13 - Direttore Scientifico e Comitato Tecnico Scientifico

13.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo della Fondazione AIRC che, presieduto dal Direttore Scientifico, ha la funzione di valutare i progetti di ricerca e le domande di attribuzione delle borse di studio. Il Direttore Scientifico rimane in carica per quattro anni e il suo mandato è rinnovabile per un ulteriore mandato di quattro anni.

13.2 I componenti del Comitato Tecnico Scientifico, individuati tra esperti di ricerca oncologica, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico, restano in carica quattro esercizi e sono rinnovabili una sola volta. Ogni anno il Comitato Tecnico Scientifico si rinnova di norma per un quarto dei suoi membri secondo l’anzianità di nomina.

13.3 Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di venti fino ad un massimo di settanta membri, in numero idoneo a garantire la presenza delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni. Alle riunioni della Comitato Tecnico Scientifico, senza diritto di voto, possono partecipare il Presidente della Fondazione AIRC e il Consigliere Delegato.

13.4 La valutazione dei progetti e delle borse di studio, pervenuti a seguito della pubblicazione di bandi, viene effettuata dai membri del Comitato Tecnico Scientifico e da altri revisori internazionali nominati dal Direttore Scientifico, così da garantire la valutazione sulla base di un giudizio indipendente, trasparente, meritocratico e in osservanza delle procedure interne sul conflitto di interessi. Il Direttore Scientifico è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione sulla nomina dei revisori internazionali.

13.5 Il Direttore Scientifico formula le proposte di finanziamento e controlla i rendiconti scientifici ed economici dei beneficiari e definisce il Piano Scientifico triennale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

13.6 L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dal Direttore Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 14 - Commissione Consultiva per la Ricerca

14.1 La Commissione Consultiva per la Ricerca (anche “AIRC International Advisory Board - AIAB”) è un organo consultivo che opera in assoluta autonomia e indipendenza per ottimizzare le strategie della ricerca sul cancro ed è composta da scienziati operanti in Italia o all’estero in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci.

14.2 Il presidente ed i membri della Commissione Consultiva per la Ricerca devono avere un alto profilo scientifico internazionale nella ricerca oncologica, devono essere figure di elevata statura morale e culturale e conoscere in modo approfondito le necessità e i problemi della ricerca oncologica.

14.3 La Commissione Consultiva per la Ricerca e il suo Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica per quattro esercizi e sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

14.4 La Commissione Consultiva per la Ricerca funge da advisory board, consigliando, anche di propria di iniziativa, le scelte generali e la pianificazione degli indirizzi di natura scientifica della Fondazione AIRC nel settore della ricerca di base e clinica e l’ottimizzazione delle strategie della ricerca promossa dalla Fondazione

AIRC. Alla Commissione Consultiva per la Ricerca possono essere richiesti pareri scientifici sulle attività di ricerca finanziate dalla Fondazione AIRC per determinare la migliore strategia per i futuri studi. La Commissione Consultiva per la Ricerca rilascia parere preventivo sul Piano Scientifico triennale redatto dal Direttore Scientifico.

14.5 Alle riunioni della Commissione Consultiva per la Ricerca possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione AIRC, il Consigliere Delegato ed il Direttore Scientifico.

Articolo 15 - Organo di Controllo

15.1 Il Consiglio di Indirizzo nomina un Organo di Controllo composto da tre membri, oltre due supplenti, scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile e ne sceglie il Presidente. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

15.2 L’Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e può essere riconfermato.

15.3 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione AIRC e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D.lgs. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale sia conforme alle disposizioni di legge. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.4 I membri dell’Organo di Controllo non possono ricoprire alcuna carica o svolgere alcun incarico nell’ambito della Fondazione AIRC. I membri dell’Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo. In caso di impedimento o cessazione di un membro, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio di Indirizzo, il quale provvede alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l’integrazione dell’Organo di Controllo. I membri così nominati restano in carica sino alla fine del mandato degli altri membri.

Articolo 16 - Comitato etico

16.1 Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, previo parere del Comitato Nomine ai sensi dell’art. 8, nomina il Comitato Etico, composto da tre membri di cui almeno uno esterno al Consiglio di Indirizzo, al quale verrà attribuita la carica di Presidente del Comitato Etico.

16.2 Il Comitato Etico vigila sull’osservanza del Codice Etico e prende in esame ogni comunicazione ricevuta, gestendo le successive verifiche con la necessaria riservatezza sulle indagini e sull’identità del segnalante.

Articolo 17 - Sostenitori, volontari, dipendenti e collaboratori

17.1 La Fondazione AIRC opera attraverso l’apporto economico dei sostenitori, siano essi persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, la collaborazione dei volontari e il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, senza alcuna discriminazione di genere, politica, ideologica e religiosa.

17.2 Il volontario è una persona che liberamente e spontaneamente mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze, a titolo gratuito e con spirito di solidaristico servizio, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per supportare la Fondazione AIRC sia in attività operative sia durante eventi di raccolta fondi nazionali o locali ovvero in iniziative di divulgazione.

17.3 Nel rispetto della normativa vigente, la Fondazione AIRC si avvale di volontari in possesso di adeguati requisiti morali e che si impegnano a rispettare lo Statuto, le linee guida fornite dalla Fondazione AIRC ed il Codice Etico della Fondazione AIRC.

17.4 Agli eventuali rimborsi spese non si applica l’art. 17, comma 4, del D.lgs. 117/2017. Sono i vietati rimborsi spese a titolo forfettario.

Articolo 18 - Presidenti e Consiglieri dei Comitati Regionali della Fondazione AIRC

18.1 Il Consiglio di Indirizzo nomina i Presidenti dei Comitati Regionali su proposta del Presidente della Fondazione AIRC, acquisito il parere del Comitato Nomine di cui all’art.8; essi durano in carica fino all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio del loro mandato e con possibilità di rinnovo del mandato.

18.2 I Presidenti dei Comitati Regionali della Fondazione AIRC operano a titolo volontario e non occasionale; essi danno voce alle diverse realtà culturali, imprenditoriali e scientifiche dei territori di riferimento; contribuiscono alla promozione delle attività di raccolta fondi e alla divulgazione della missione della Fondazione AIRC, avvalendosi degli Uffici regionali della Fondazione AIRC; essi fanno parte di diritto del Consiglio di Indirizzo della Fondazione AIRC per la durata del loro incarico.

18.3 I Presidenti dei Comitati Regionali della Fondazione AIRC riferiscono periodicamente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, in merito alle attività da essi svolte, o che intendono realizzare, sul territorio di riferimento.

18.4 Su indicazione dei Presidenti Regionali il Consiglio di Amministrazione nomina i Consiglieri Regionali ed i Consiglieri Provinciali dei Comitati Regionali.

18.5 I Consiglieri Regionali e i Consiglieri Provinciali della Fondazione AIRC operano a titolo volontario e non occasionale; essi sono scelti e coordinati dai Presidenti Regionali della Fondazione AIRC sui territori di loro riferimento per amplificare, in modo capillare, la missione della Fondazione AIRC e promuovere le attività di raccolta fondi, nel rispetto delle linee guida fornite dalla Fondazione AIRC.

I Presidenti Regionali della Fondazione AIRC si riuniscono periodicamente con i Consiglieri Regionali e con quelli Provinciali per informarli sulle attività della Fondazione AIRC e per raccogliere suggerimenti e proposte in merito alle attività sui territori di riferimento.

18.6 I Consiglieri Regionali ed i Consiglieri Provinciali sono scelti tra coloro che hanno esperienza in materia di ricerca scientifica, medico, finanziario, legale, economico, di marketing, di gestione imprenditoriale, umanistico o di volontariato civile.

Articolo 19 - Bilancio

19.1 L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri e dalla relazione di missione con l’illustrazione delle poste di bilancio, dell’andamento economico e finanziario della Fondazione AIRC e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il tutto nelle forme e secondo le indicazioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.

19.2 Il Bilancio d’esercizio è sottoposto, entro la fine del mese di aprile di ogni anno, al parere del Consiglio di Indirizzo e, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione a verbale delle ragioni per cui ritiene di discostarsi dall’eventuale parere contrario del Consiglio di Indirizzo. Il Bilancio di esercizio, entro la fine del mese di giugno di ogni anno, è pubblicato sul

sito internet della Fondazione AIRC e sulla Rivista Fondamentale ed è depositato nei termini di legge.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio Sociale ai sensi delle linee guida di cui all’art. 14 del D.lgs. 117/2017 entro la fine di maggio di ogni anno e lo sottopone all’Organo di Controllo, che attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate. Il Bilancio Sociale, entro la fine di giugno, è pubblicato sul sito internet della Fondazione AIRC e depositato nei termini di legge.

Articolo 20 - Revisione legale dei conti

20.1 La contabilità e il Bilancio d’esercizio sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di una società di Revisione indipendente, nominata dal Consiglio di Indirizzo. La revisione legale dei conti della Fondazione AIRC è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 39/10, per quanto applicabili.

Data di pubblicazione: 8 maggio 2024